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Come fare per usufruire dei permessi per assistere i propri figli?
Il riconoscimento specifico dell'hadicap grave dell'invalidità civile da parte della Commissione Medica dà diritto ad usufruire della Legge 104/92 .
Dove rivolgersi
Al Patronato il quale provvederà alla compilazione del Mod. Hand 1 (Domanda annuale di permessi)
Le agevolazioni previste dalla legge 104/92
Il genitore di figlio gravemente disabile o il lavoratore gravemente disabile o chi assiste un familiare o affine gravemente disabile, ha diritto:
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a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso
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a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi:
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Permessi fino al 3° anno di vita del bambino disabile
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto:
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al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino
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oppure, in alternativa, ad un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino
Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale o ai permessi orari anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Rimane ferma l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti. In alternativa al prolungamento del congedo parentale vi è la possibilità di fruire di riposi orari retribuiti di due ore al giorno (orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero di un' ora (orario di lavoro inferiore a 6 ore).
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Permessi dopo il 3° e fino al 18° anno di vita del disabile
I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito e accreditato figurativamente. Al genitore richiedente spetta anche se l’altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza. I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari. I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi.
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Permessi dopo il 18° anno di vita del disabile
I genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figli maggiorenni hanno diritto alternativamente a tre giorni di permesso retribuito, anche continuativi nel mese. I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. Nel caso in cui il figlio disabile convive con i genitori, il diritto ai tre giorni di permesso per il genitore lavoratore richiedente prescinde dalla condizione che la madre sia lavoratrice o che non vi sia altra persona in grado di prestare assistenza. Invece, nel caso in cui non vi sia convivenza, il diritto è subordinato al requisito di continuità ed esclusività dell’assistenza e alla non presenza, nel nucleo familiare del portatore di handicap, di altri soggetti non lavoratori (compresa la madre) in grado di prestare assistenza.
Il requisito di assistenza continua:
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si definisce come “continua” l'assistenza prestata quotidianamente al soggetto disabile. Gli istituti previdenziali hanno precisato che, oltre ad essere un'assistenza per le necessità quotidiane del disabile, non vi può essere continuità dell'assistenza nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni.
Il requisito di assistenza esclusiva:
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si definisce con l’aggettivo "esclusiva" quell’assistenza che sottenda che il lavoratore richiedente i permessi sia l'unico soggetto, all'interno del nucleo familiare del disabile, che possa prestare assistenza alla persona disabile.
I due requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.
Permessi per il lavoratore disabile Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto:
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a tre giorni di permesso mensile retribuito
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oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).
I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate.
Decorrenza dei benefici L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all’ente datore di lavoro.
Rinnovo della domanda La domanda va rinnovata annualmente e va allegata copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile.
Adempimenti del datore di lavoro L’effettivo pagamento é effettuato dal datore di lavoro che poi, nel caso di dipendente privato, recupera l’importo con il conguaglio sui contributi dovuti all’ Istituto previdenziale (Inps).
Retribuzione e contribuzione Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro. La contribuzione figurativa accreditata è piena.
Le due ore di permesso retribuito giornaliero: sono retribuite interamente si a nel settore privato sia nel settore pubblico. La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso. In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato. L’accredito contributivo è effettivo per il settore pubblico e figurativo per il settore privato.
Legge 388/2000 (art. 80 comma 2)
La legge finanziaria del 2001 (Legge 388/2000, art. 80 comma 2) ha introdotto una novità molto rilevante. L’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di poter fruire fino a due anni di congedo retribuito.
L’handicap con connotazione di gravità. Anche per questo tipo di congedo, infatti, il riferimento è sempre alle persone con handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 Legge 104/1992). Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione, rilasciata dalla Commissione di accertamento presente in ogni ASL, che non può essere sostituita né da autocertificazione, né da altri certificati d’invalidità civile parziale o totale. Il requisito necessario per richiedere i due anni di congedo è di avere, almeno da 5 anni, accertata la condizione di handicap grave.
Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l’accertamento dell’handicap.
Modulistica necessaria
Allegati:
hand1a.pdf | [Modulistica necessaria per richiedere i permessi] | 318 Kb |
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