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Scritto da Gianfranco Poli
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Giovedì 31 Dicembre 2009 01:08 |
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L'accertamento dell'invalidità civile può dare diritto all'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni che è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.
Come ottenerla :
Con il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile e rivolgendosi al Patronato che presenterà al Comune o Inps la richiesta alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.
La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici. La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.
Requisiti per il diritto:
- invalidi civili minori di anni diciotto;
- cittadino italiano residente in Italia, o straniero titolare di carta di soggiorno;
- riconoscimento dalla condizione di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza di centri ambulatoriali,di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale,pubblici o privati, purchè operanti nel regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap,
- frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna ( con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 467/2002 l'indennità può essere concessa a partire dall'asilo nido) nonchè centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.238,26;
- l'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro o della scuola.
Importo 2008: Euro 246,73 mensili
L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 31 Dicembre 2009 01:10 |